[5/1/2012] - Novitą per la Certificazione per la Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità), agli uffici pubblici sarà vietato emettere certificati da produrre ad altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, in quanto l'acquisizione dovrà avvenire d'ufficio.

Pertanto, lo sportello delle Certificazioni potrà rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporterà per tutti i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, certificazioni plurime, esistenza in vita, etc.) l'assoggettamento all'imposta di bollo, come previsto dal DPR. 642/1972, e ai relativi diritti di segreteria e recupero stampati.

Si ricorda, comunque, che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche nei rapporti con soggetti privati come banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2 DPR 445/2000).
L'autocertificazione ha il medesimo valore del certificato, non costa nulla e non necessita di autenticazione della firma.